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STATUTO DEL CLUB


L’ASTRA CLUB ITALIA è una libera Associazione senza fini di lucro, apolitica, costituita per riunire i possessori e gli appassionati di vetture Opel o di automobili in generale. Scopo principale del Club è di promuovere la condivisione delle informazioni in materia automobilistica e sostenere l’organizzazione di attività ed eventi finalizzati all’incontro di tutti i soci e non dell’Associazione.

 

Art.1 : DENOMINAZIONE

Dall’1 Gennaio 2011 è stata costituita l’Associazione denominata “ASTRA CLUB ITALIA”.

 

Art.2 : DURATA

La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 

Art.3 : NATURA e CARATTERISTICHE

L’Associazione è un ente che non persegue fini di lucro e non può distribuire gli utili. Il Club si regge esclusivamente sui contributi dei soci stessi (quota associativa) e su eventuali donazioni.

 

Art.4 : FINALITA’ e SCOPO

L’Astra Club Italia si propone di perseguire i seguenti scopi:

a) Rappresentare un punto d’incontro, anche virtuale tramite l’ausilio di mezzi informatici idonei, dove ogni partecipante può condividere le proprie conoscenze tecniche.

b) Il Club promuove e stimola la passione del vivere l’auto; nello svolgimento delle proprie attività, organizza eventi ed occasioni (locali, regionali, nazionali ed internazionali) finalizzate all’incontro di tutte le persone interessate alle finalità del Club.

c) Promuovere e diffondere la propria identità mediante la distribuzione di gadgets personalizzati.

d) Stipulare accordi con terzi al fine di offrire dei vantaggi ai soci.

 

Art.5 : USO e MARCHIO

L’Associazione ha l’uso esclusivo del nome “ASTRA CLUB ITALIA”, dei loghi del Club e di ogni altra combinazione di parole, abbreviazioni o simboli che abbiano per oggetto tale nome o che rappresentino l’Associazione stessa.

 

Art.6 : ASSOCIATI

6.1 Può far parte dell’Associazione ogni persona fisica o giuridica interessata alle attività ed alle finalità dell’Astra Club Italia indipendentemente dalla vettura posseduta, purché non si trovi in rapporto di concorrenza o conflittualità con il Club;

6.2 Gli associati sono coloro i quali sono stati ammessi a far parte dell’Associazione in regola con il pagamento delle quote associative;

6.3 La domanda di Associazione è soggetta a insindacabile approvazione del Consiglio Direttivo.

 

Art.7 : AMMISSIONE degli ASSOCIATI

Per entrare a far parte dell’Astra Club Italia, è necessario compilare l’apposito modulo di adesione, cartaceo o elettronico, debitamente corredato della documentazione richiesta per conseguire la qualifica di Socio. Il richiedente assume lo status di Socio e usufruisce dei relativi vantaggi, solo dopo aver fornito la documentazione necessaria all’adesione ed aver provveduto al versamento della quota associativa secondo le modalità previste. Il nuovo associato dovrà versare la quota associativa entro 10 giorni dalla data di iscrizione, pena l’annullamento della domanda di adesione. I dati dei soci saranno trattiti in base alla legge sulla Privacy n°13 del D.lgs. n.196/2003 e ogni suo successivo aggiornamento.

 

Art.8: OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

8.1 Gli associati hanno l’obbligo di:

- versare puntualmente la quota associativa secondo le modalità previste e rese note attraverso i mezzi

informativi dell’Associazione;

- partecipare attivamente alla vita del Club, prestando a titolo completamente gratuito la loro fattiva

collaborazione per la miglior riuscita delle iniziative dell’Associazione;

- osservare il presente Statuto ed i regolamenti all’uso di ogni bene o strumento dell’Associazione;

- non perseguire scopi contrari al presente Statuto;

- non svolgere attività che creino turbative o danno all’Associazione;

- non intraprendere attività di nessun tipo, anche se a vantaggio dell’ Astra Club Italia, senza aver prima inoltrato

la richiesta al Consiglio Direttivo ed ottenuto il consenso o il rifiuto;

 

8.2 Ogni associato è unico responsabile dell’uso improprio dei beni e mezzi dell’Associazione, salvo che abbia agito in conformità ad apposite istruzioni del Club stesso.

8.3 L’Associazione si riserva la facoltà di agire contro il Socio che si è reso responsabile di comportamenti lesivi per l’immagine del Club e dei suoi Associati.

 

Art.9 : ESCLUSIONE degli ASSOCIATI

9.1 La qualità di socio viene persa per recesso, decadenza o esclusione. L'associato può sempre recedere dal sodalizio, mediante dichiarazione comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio sociale in corso al momento della dichiarazione. Il recesso non dà diritto al rimborso delle quote associative e delle erogazioni già versate. La decadenza avviene per decesso o perdita della capacità di intendere e di volere.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con decorrenza immediata nei seguenti casi:

A) morosità nel pagamento delle quote associative;
B) svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quella dell'Associazione;
C) comportamenti lesivi del decoro e dell'immagine dell'Associazione ivi comprese condanne penali;
D) non ottemperanza del socio alle disposizioni statutarie e del regolamento o alle delibere del Consiglio

Direttivo;
E) violazione del regolamento vigente all’interno del forum di discussione

 

10.2 L’Associato escluso, non appena a conoscenza dell’avvenuta esclusione, deve restituire immediatamente la tessera personale d’Iscrizione al Club e deve cessare immediatamente di fare direttamente o indirettamente uso del nome, delle abbreviazioni del Club e del Logo.

 

Art. 12 : QUOTA ASSOCIATIVA

L’ammontare della quota associativa annuale e le modalità di versamento, saranno rese note, entro congrui termini, attraverso i canali informativi del Club.

 

Art. 13 : FONDO COMUNE

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da un fondo comune formato:

-  dalle quote associative;

-  dai contributi annuali ordinari e straordinari versati dagli associati;

- dai beni acquistati con i fondi di cui sopra, che dovranno essere inerenti allo scopo ed alle finalità dell’Associazione o alla promozione della stessa.

13.2 I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la restituzione della quota associativa in caso di recesso;

13.3 E’ fatto divieto di distribuire in modo diretto o indiretto, il patrimonio dell’Associazione.

 

Art.14 : GESTIONE del FONDO COMUNE e RENDICONTO ANNUALE

L’esercizio del Club termina il 31 Dicembre di ogni anno. Dopo 40 giorni dalla chiusura dell’anno contabile, il socio ha facoltà di richiedere, in forma privata, la presa visione del resoconto del patrimonio dell’Associazione.

 

Art. 16 : SCIOGLIMENTO dell’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dal Consiglio Direttivo in sessione straordinaria.

16.1 In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio del Club, se presente, ad altra Associazione a scopo umanitario.

16.2 Le passività esistenti e tutti gli impegni verso terzi devono essere soddisfatte prioritariamente dal fondo comune, in caso che questo non sia sufficiente i soci dovranno far fronte, in quote uguali, per sanare i debiti del Club.

 

Art.19 : ORGANI del CLUB

Gli organi del club sono:


A) Il Consiglio Direttivo composto da
Presidente, VicePresidente, Tesoriere e Consiglieri.

 

Le cariche non sono retribuite ma potranno tuttavia dare luogo a rimborso spese su delibera del Consiglio Direttivo.

B) L’Assemblea dei Soci, costituita dagli Associati al Club, viene indetta in sessione straordinaria, in caso di necessità su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta della maggioranza dei soci.
Tale assemblea ha potere prettamente consultivo. La delibera di qualunque decisione in essa considerata è compito esclusivo del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è tacitamente rinnovato alla fine di ogni anno sociale; nel caso in cui uno o più consiglieri dovessero rinunciare alla carica, sarà cura del Presidente con i consiglieri rimasti la nomina dei sostituti o, nell’eventuale necessità, nominarne di nuovi.

Nel caso in cui il Presidente dovesse rinunciare o non fosse più in condizioni di ricoprire tale carica, il Consiglio Direttivo proporrà all’Assemblea dei Soci un lista di tre candidati tra i quali verrà eletto il nuovo Presidente tramite votazione individuale.

 

Art.22 : MODIFICHE allo STATUTO

Il presente Statuto potrà essere modificato in qualunque momento con apposita deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in Riunione in sessione straordinaria.

 

Art.23 : RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicheranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

 

1 Gennaio 2011

 

 

 

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